COME FUNZIONA?
Il super ammortamento è stato ripristinato dal 1° aprile 2019 dal decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ed stata confermata la maggiorazione al 30%, fissando però un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti che possibile agevolare.
Legge in scadenza il 31 Dicembre 2019
Essa consiste nell’incremento, ai fini delle imposte dei redditi, del 30% del costo sostenuto per l’acquisizione dei predetti beni, che determina la deduzione di una maggiore quota di ammortamento, ovvero di un maggiore canone di locazione. In particolare, la norma istitutiva del cd. “Super-ammortamento” stabilisce che:
“L’agevolazione del “super ammortamento” consiste nella possibilità di maggiorare del 30%, ai fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.”
In sostanza, il super-ammortamento non incide sul piano contabile, in quanto non deve essere imputato a conto economico, bensì ha valenza esclusivamente fiscale ed è fruibile in via extra-contabile mediante un’apposita variazione in diminuzione, da effettuare ai fini del calcolo delle imposte, per tutta la durata di deduzione dell’ammortamento o del canone di locazione finanziaria.
Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 30 giugno 2020, a condizione che, entro il 31 dicembre 2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
UN ESEMPIO:
Il 30 settembre 2019 è stato consegnato ad uno studio dentistico un nuovo riunito del valore di €. 9.990,00.
Il coefficiente di ammortamento civilistico e fiscale è pari al 10%. Il bene può usufruire della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione pari a € 2.997,00 (9.990,00 x 30%), corrispondente ad una maggiore quota di maxi ammortamento annua pari a € 299,97 (2.997,00 x 10%).